Art. 4.
(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
      2. In particolare, la prefettura, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

          a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

          b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

          c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

      3. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le

 

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verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.