1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
2. In particolare, la prefettura, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:
a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;
b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.
3. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le